Associazione Culturale Italo-Albanese Vatra

Statuti

Vatra është një subjekt i rregjistruar pranë organeve të drejtësisë, i cili e zhvillon aktivitetin e tij në përputhje me ligjet dhe normat që rregullojnë veprimtarinë e shoqatave në territorin Italjan. 

Në vijim mund të njiheni me Statutin e Shoqatës, i cili përmban edhe linjat kryesore programatike mbi bazën e së cilave zhvillohet veprimtaria e saj.  

STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO ALBANESE  “VATRA”
 

 

ARTICOLO 1 

Con l’iniziativa del un gruppo di emigranti albanesi residenti a Torino e provincia è costituita l’associazione con la denominazione “ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO ALBANESE VATRA”.

Essa è apartitica con beneficio sociale e non ha fini di lucro. 

ARTICOLO 2 

L’associazione ha sede in Torino (Italia) in Via Piazzi 12. E’ possibile trasferire la sede in altro luogo entro il Comune di Torino con la delibera dell’Assemblea senza la  necessità di procedere alla  modifica dello Statuto.  

ARTICOLO 3 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

ARTICOLO 4 

L’Associazione crede nella giustizia sociale nel rispetto dei diritti umani con i seguenti scopi:

Partecipare in maniera attiva nell’organizzazione e consolidamento della comunità Albanese in Italia.

Promuovere e organizzare attività culturali e feste per un legame sano della Comunità in modo di valorizzare presentando i bei valori del popolo fiero Albanese.  

Promuovere e favorire le nuove iniziative che migliorano l’inserimento e l’integrazione  valorizzando l’identità culturale della comunità Albanese.

Costruire e mantenere i legami con le altre Associazione di categoria, sotto  forma di collaborazione e scambio reciproco.

Cercare e porpore vie nuove per aiutare nella risoluzione dei problemi che aggravano sulla comunità albanese promuovendo e diffondendo la tradizione e cultura Albanese.

Collaborazione con  degli enti pubblici e privato sociale per aiutare i minori Albanesi soli presenti sul territorio cittadino.

Aiutare i associati in forma ufficiale e solidale in casi di difficoltà,  per il rimpatrio nei casi particolari.Aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative, modulistica relativa (permessi di soggiorno di lavoro ricongiungimento famigliare, etc) accompagnamento in casi particolari presso i medesimi uffici.

Consulenze giuridiche, fiscale, legali in collaborazione con i centri di assistenza competenti, accompagnamento per casi speciali.

Rappresentare e difendere gli interessi degli associati presso li istituzioni del amministrazione pubblica.

Aiuto per l’accesso e l’utilizzo dei servizi pubblici che operano in territorio cittadino per migliorare inserimento degli associati. con particolare riferimento anche le persone anziane e disabili. 

I soci , gli organi e le cariche 

ARTICOLO  5 

Possono essere  soci tutti gli emigranti e tutte le persone fisiche e giuridiche che, per motivi sociali, istituzionali e per interessi specifici si riconoscono nei fini dell’Associazione ed intendono attivarssi in riferimento agli stessi. 

ARTICOLO 6 

I Soci si distinguono in Soci fondatori, Soci ordinari e Soci onorari. Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’associazione. Sono Soci ordinari tutti coloro che, presentati da due Soci fondatori, accettano l’Atto Costitutivo, aderiscono all’Associazione ed ottengono l’approvazione della maggioranza semplice dell’Assemblea.Sono Soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell’Associazione dell’Assemblea dei soci per particolari meriti riconosciuti dalla comunità albanese.La qualifica di Socio si perde automaticamente se non vengono corrisposte le quote sociali e in seguito a gravi motivi, per esclusione deliberata a maggioranza dai due terzi dei voti dell’Assemblea. L’Albo dei Soci è tenuto dal Segretario dell’Associazione. 

ARTICOLO 7 

Sono organi dell’Associazione:

1)L’Assemblea generale dei Soci
2)Il Consiglio Direttivo 

ARTICOLO 8 

L’Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.Sono di competenza dell’Assemblea:

Definire ed approvare i documenti di indirizzo culturale e sociale, nonché indicare le linee generali di azione dell’Associazione;

Eleggere i membri del Consiglio;

Approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi;

Esaminare le proposte di modifica dello statuto;

Accogliere e rigettare le domande di adesione dei nuovi soci;

Approvare o respingere eventuali richieste di modifica dello statuto;

Stabilire le quote associative annuali.

L’Assemblea è costituita dai Soci. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli aderenti iscritti nell’Albo dei Soci alla data di convocazione dell’Assemblea.L’Assemblea si riunisce almeno una volta all anno e può essere convocata con maggiore frequenza su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.Ciascun Socio dispone di un voto; è ammessa la rappresentanza o la delega.Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto, eccetto quelle comportanti modifica dello Statuto per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in assenza o impedimento dal Vice Presidente; in assenza di uno dei due,da un membro del Consiglio Direttivo. Esercita le funzioni del Segretario dell’Assemblea il Segretario dell’Associazione; in sua mancanza o impedimento da uno dei Soci.L’Assemblea in prima convocazione è valida quando il numero degli intervenuti raggiunge la metà più uno dei Soci. L’adunanza che si terrà in seconda convocazione sarà valida quale che sia il numero degli intervenuti. 

ARTICOLO 9 

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito dal Presidente e da 6 (sei ) membri eletti dall’Assemblea.  

ARTICOLO 10 

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra i Soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il tesoriere e il segretario. Il Vice Presidente collabora con lo Presidente è lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio direttivo ritenga volerli delegare. Il segretario cura la tenuta del materiale culturale e informativo, il loro aggiornamento e quant’altro il Consiglio direttivo ritenga volerli delegare. Il Consiglio può in oltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Il Presidente, il Vice presidente e altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 2 (due) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza  del Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 11 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dietro richiesta motivata di almeno 3 (tre) membri del Consiglio Direttivo. 
 

ARTICOLO 12 

Al Consiglio Direttivo spetta:

La gestione dell’associazione.

Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi.

Deliberare sull’ammissione dei Soci.

Convocare l’Assemblea.

Determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all’Assemblea.

Predisporre lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo e la relazione ed il programma del attività sociale per portarli in approvazione all’Assemblea.

Nominare eventuali comitati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche.

Deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’associazione.

ARTICOLO 13

Il Presidente dell’Associazione eletto dall’Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima radunanza consigliare. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 14

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

Dai contributi dei Soci fondatori.

Dalla quota sociale versato dai propri Soci, nella misura annualmente stabilita dall’Assemblea.

Dai beni che eventualmente potranno prevenire dall’Associazione per testamento, donazione o per acquisizione.

Dai contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e privati che a qualsiasi titolo pervengono all’Associazione.

Da somme ricavate da iniziative culturali e di spettacolo promosse dall’Associazione.

ARTICOLO 15

Per la modifica del presente Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria.

ARTICOLO 16

Clausola compromissoria

Ogni controversia - tra i Soci o tra questi e l’Associazione relativa all’interpretazione del presente Statuto sarà deferita ad un Collegio Arbitrale e costituito da tre membri,, uno dei quali designato dalle parti ed un terzo, che assumerà le funzioni di Presidente dei primi 2 (due) designati.  Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia. 

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